Art. 2.
(Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio).

      1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tale fine il Governo presenta alle Camere:

          a) entro il 30 maggio, il budget relativo all'anno precedente;

          b) entro il 15 luglio, il Programma di stabilità, da trasmettere, dopo la sua approvazione, ai competenti organismi dell'Unione europea;

          c) entro il 30 settembre, il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, il disegno di legge di delega della legge finanziaria e gli schemi dei relativi decreti legislativi, distinti per ciascun Ministero, la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e il bilancio pluriennale programmatico.

 

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